Dopo aver analizzato come funziona l’equity crowdfunding e tutto ciò che ruota intorno ad esso: dagli incentivi fiscali fino ad arrivare al sistema che governa l’acquisizione delle quote, è tempo di concentrarsi su un altro aspetto fondamentale di questo mondo: l’importanza degli investitori professionali.
Come stabilisce il regolamento Consob n°18592/2013, gli investitori professionali in materia di equity crowdfunding sono essenziali per la buona riuscita di una campagna di raccolta. In sintesi, senza la loro presenza, essa non può giungere a chiusura.
Ovviamente, però, per evitare ogni qualsiasi incomprensione, lo stesso regolamento citato precedentemente ha chiarito chi può essere identificato come investitore professionale, quali requisiti deve rispecchiare e soprattutto quale è la quota necessaria che questa categoria deve possedere per la buona riuscita della campagna, ossia almeno 5% della raccolta complessiva.
Crowdfunding: i requisiti degli investitori professionali
Prima di tutto, per essere definito tale, un investitore professionale a supporto delle pmi deve avere un portafoglio titoli (incluso il deposito contanti su conti correnti), di almeno 500.000 euro e, successivamente, deve soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:
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aver effettuato, negli ultimi due anni, almeno tre investimenti (pari ad almeno 15.000 euro ognuno) nel capitale sociale o a titolo di finanziamento in piccole o medie imprese.
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deve aver ricoperto, per almeno un anno, la carica di amministratore o amministratore esecutivo in una piccola media impresa, diversa dalla società offerente.
Diventare investitore professionale su richiesta?
Partendo dal presupposto che – in materia di crowdfunding - diventare un investitore professionale a supporto delle piccole e medie imprese non comporta alcun costo e non ha ricadute negative sulle possibili detrazioni fiscali cui si può beneficiare secondo le indicazioni di legge, va anche evidenziato che l’allegato 3.II del Regolamento Intermediari prevede la possibilità di richiedere di diventare un investitore professionale su richiesta con certificazione dalla propria banca. Ovviamente, anche in questo caso, bisogna essere in possesso di almeno due dei seguenti requisiti:
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aver effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
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il valore del portafoglio di strumenti finanziari (inclusi i depositi in contante), deve superare 500.000 euro;
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lavorare o aver lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.
Infine, bisogna ricordare che vi sono determinati soggetti che ottengono l’investitura di investitori professionali di diritto. Essi, come chiarito dall’Allegato 3.I del Regolamento Intermediari, sono:
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gli intermediari, per tutti i servizi e gli strumenti di investimento i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:
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banche;
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imprese di investimento;
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altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
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imprese di assicurazione;
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organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
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fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
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i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
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soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals);
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altri investitori istituzionali;
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agenti di cambio;
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le imprese di grandi dimensioni che presentano, a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: totale attivo di bilancio: € 20.000.000; fatturato annuo netto: € 40.000.000; fondi propri: € 2.000.000;
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gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.