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Aggiotaggio e insider trading: cosa sono e come funzionano

09 ago 2023 - 16:30

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Nel mondo della finanza molto spesso si sente parlare di situazioni particolari che hanno rilevanza giudiziaria in ambito penale come l'aggiotaggio e l'insider trading.

Nel mondo della finanza molto spesso si sente parlare di situazioni particolari che hanno rilevanza giudiziaria in ambito penale come l'aggiotaggio e l'insider trading. Sono parecchi gli scandali finanziari che hanno visto interessati questi due istituti. Di cosa si tratta esattamente? Di seguito vedremo una guida che spiega i fenomeni e mette in luce quali sono i rischi che corre chi mette in campo operazioni del genere.



Aggiotaggio: cos'è e cosa si rischia

La parola aggiotaggio deriva dalla lingua francese, che adotta il termine agiotage nel significato di speculazione finanziaria. La definizione del termine viene data dall'art. 501 del Codice Penale, che recita come l'aggiotaggio sia un reato consistente nel "rialzo e ribasso fraudolenti di prezzi sul pubblico mercato e nelle Borse di commercio". Nel gergo finanziario, tale reato può essere definito come una manipolazione dei prezzi di mercato attraverso notizie false, esagerate e tendenziose con lo scopo di ottenere un vantaggio proprio, provocando nel contempo un grave danno economico per gli altri operatori di mercato. Al riguardo l'art. 2637 del Codice Civile parla di chiunque diffonda "notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari". 

L'aspetto centrale quindi è la manipolazione dei prezzi di mercato, che si concretizza con la diffusione di informazioni o notizie false ma che, secondo il Testo Unico della Finanza (TUF), può avvenire attraverso operazioni che fissano il prezzo a livelli anomali e artificiali, che utilizzano artifizi, inganni ed espedienti o che forniscono indicazioni false o fuorvianti in merito alla domanda, all'offerta o al prezzo di determinati strumenti finanziari.

Dunque, il nostro ordinamento disciplina due tipologie di aggiotaggio: quello comune regolamentato dall'art. 501 del Codice Penale e quello bancario e societario trattato dall'art. 2637 del Codice Civile. Cosa rischia chi attua questo reato? L'art. 501 c.p. stabilisce una reclusione fino a 3 anni, con una multa che va da 516 a 25.822 euro, prevedendo due aggravanti per cui la pena raddoppia: una riguarda il caso in cui il danno economico generato dal comportamento fraudolento si verifica; un'altra fa riferimento al favoreggiamento di interessi stranieri o al deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli di Stato o al rincaro di merci di comune e largo consumo. L'art. 2637 c.c. stabilisce invece la reclusione da 1 a 5 anni.

Alle pene principali si aggiungono anche quelle accessorie previste dall'art. 186 del TUF, consistenti nella interdizione dai pubblici uffici, da una professione o arte, da uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, nonché dalla contrattazione con la Pubblica Amministrazione per un periodo che va da un minimo di 6 mesi a un massimo di 2 anni. Nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato di aggiotaggio venga condannato, l'art. 187 del TUF stabilisce la "confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo, anche per equivalente". Ci sono però due situazioni di non punibilità, previste dall'art. 185, comma 1-bis, del TUF, ossia: l'aver operato per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse.



Insider trading: cos'è e cosa si rischia

L'insider trading è disciplinato dall'art. 184 del TUF, che lo definisce come "lo sfruttamento di informazioni privilegiate per acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime". Al riguardo esistono: 

 

  • l'insider primario, ossia "chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, pone in essere le operazioni di cui al co. 1, lett. a) dell’art. 184 TUF";

  • l'insider secondario, ovvero colui che ha ricevuto, volontariamente o casualmente, le informazioni privilegiate dall’insider primario.

 

La società è tenuta ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la segretezza di un'informazione privilegiata, che può essere utilizzata solo ed esclusivamente per lo svolgimento della propria attività lavorativa. Quindi, se membri dell’organo amministrativo, di direzione, o di controllo dell’emittente, o qualsiasi altro soggetto che presta attività lavorativa o svolge una professione per l’emittente dell’informazione vengono a conoscenza della notizia, devono dichiarare per iscritto di aver ricevuto e preso visione della stessa attraverso una determinata proceduta. Quest'ultima è condotta dal Comitato Disclosure, che valuterà se si tratta di informazione privilegiata e informerà il presidente della società per stabilire se doverla divulgare sul mercato.

Chiunque invece diffonde le informazioni senza seguire la procedura incorre in un illecito penale e amministrativo, stabilito dagli artt. 184 e 187 bis del TUF. Riguardo la sanzione penale, è prevista la reclusione da 2 a 12 anni, con una multa da 20 mila a 3 milioni di euro. Per quanto attiene alla pena amministrativa, la normativa stabilisce il pagamento di una somma che va da 100 mila a 15 milioni di euro. Per ciò che invece riguarda le pene accessorie, vale quanto previsto per l'aggiotaggio, ovvero essenzialmente l'interdizione dai pubblici uffici o da uffici direttivi delle società e incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione per un minimo di 6 mesi a un massimo di 2 anni.



Aggiotaggio e insider trading: differenze

Una volta chiarito il concetto di aggiotaggio e insider trading, si possono mettere in risalto le differenze tra le due fattispecie, come di seguito illustrato:

 

  • l’obiettivo. Nel caso dell'aggiotaggio è quello di alterare il prezzo di strumenti finanziari sul mercato attraverso la diffusione di notizie false e tendenziose; mentre, con l'insider trading lo scopo è mettere a conoscenza altri soggetti di informazioni privilegiate per fini speculativi;

  • la veridicità dell'informazione. Nell'aggiotaggio le notizie sono non aderenti alla realtà; viceversa, nel caso dell'insider trading rispecchiano perfettamente la realtà;

  • la visibilità del soggetto che diffonde l'informazione. L'aggiotaggio richiede che il "manipolatore dei prezzi" manifesti in modo evidente la sua presenza sul mercato; l'insider trader viceversa preferisce rimanere nell'ombra.



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