Scudo anti-spread BCE: cos’è e come funziona | Investire.biz

Scudo anti-spread BCE: cos’è e come funziona

21 lug 2022 - 18:00

30 nov 2022 - 20:13

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La Banca Centrale Europea ha approvato oggi all'unanimità lo scudo anti-spread, o Transmission Protection Instrument. Ecco come funziona e quando si attiva

La Banca Centrale Europea ha approvato all’unanimità, nella riunione del 21 luglio, l’adozione di un nuovo strumento volto a tutelare la trasmissione delle politiche monetarie a fronte di dinamiche di mercato disordinate e non giustificate. È il tanto atteso scudo anti-spread, o anti-frammentazione, ed è arrivato nello stesso meeting in cui la BCE ha approvato il primo rialzo dei tassi di interesse degli ultimi dieci anni. 

 

Lo scudo anti-spread è un’arma in più

Lo scudo anti-spread approvato dalla BCE, chiamato Transmission Protection Instrument, si aggiunge e non sostituisce la strumentazione che Francoforte utilizza per “difendere l’unicità delle sue politiche monetarie, precondizione per ottemperare al mandato di controllare la stabilità dei prezzi”.

Nella frase sopra riportata, contenuta nel comunicato con cui la Banca centrale ha presentato il TPI, sono contenute due indicazioni importanti. In primo luogo che il meccanismo verrà attivato come seconda linea di difesa, mantenendo in prima linea i reinvestimenti dei titoli in scadenza acquistati con il programma PEPP; in secondo luogo che lo strumento serve a permettere che la politica monetaria si trasmetta nel sistema senza intoppi, ribadendo che l'obiettivo finale della BCE è la stabilità dei prezzi. La speranza, neanche tanto nascosta, è che la sua attivazione non sia necessaria ma che basti la sua sola presenza per evitare che tensioni eccessive si scarichino sui mercati del debito. 

 

Come funziona il TPI

Lo scudo anti-spread adottato dalla BCE contiene delle condizionalità e dei parametri di attivazione volti a evitarne l’utilizzo indiscriminato. Vediamo come funziona:

 

  • Con il Transmission Protection Instrument potranno essere effettuati degli acquisti di asset sui mercati secondari in tutti i Paesi che sperimentino un deterioramento delle condizioni finanziarie. Tuttavia, perché l’intervento possa essere attivato, tale deterioramento non deve essere legato a condizioni e fondamentali specifici del Paese stesso;
  • Lo scudo anti-spread (TPI) non ha limitazioni. La scala degli acquisti dipenderà dalla severità di rischi che minacciano la trasmissibilità della politica monetaria. Non ci sono restrizioni ex-ante;
  • Potranno essere acquistati titoli del debito pubblico emessi dai governi centrali e dalle agenzie governative, con una maturità residua compresa tra uno e dieci anni. Potranno eventualmente essere considerati acquisti di asset di debito del settore privato se sarà ritenuto necessario;
  • L’attivazione dello scudo anti-spread verrà decisa dal Consiglio direttivo della BCE. L’attivazione sarà basata su una verifica dei mercati e degli indicatori di trasmissibilità, nonché su una valutazione dei criteri di eleggibilità e proporzionalità dell’intervento rispetto all’obiettivo primario della BCE (la stabilità dei prezzi ndr).
  • Gli acquisti di asset termineranno una volta che si sia verificato un miglioramento duraturo nella trasmissibilità della politica monetaria o se viene verificato che le tensioni persistenti sul mercato obbligazionario sono legate ai fondamentali del singolo Paese.

 

Dunque il Transmission Protection Instrument entra in gioco solo dopo la decisione del Consiglio direttivo della BCE. È una differenza importante rispetto ai programmi di acquisto titoli adottati durante l’emergenza pandemica. Ogni decisione verrà attentamente valutata e scrutinata, così come verrà attentamente indagata la ragione che ha determinato l’eventuale frammentazione e messo a rischio la trasmissibilità della politica monetaria. 

 

I criteri di ammissibilità dello scudo

Oltre alle verifiche preliminari per dare il via libera all’attivazione dello scudo, il TPI prevede anche la presenza di criteri di ammissibilità, in particolare il perseguimento di politiche fiscali e macroeconomiche sostenibili. I criteri includono: 

 

  • Conformità con il quadro fiscale dell’Unione europea. I Paesi per cui è in discussione l’attivazione dello scudo non dovranno essere soggetti a procedure per deficit eccessivo, né dovranno essere inadempienti nell’adozione di azioni effettive conseguenti a raccomandazioni del Consiglio europeo per deficit eccessivo;
  • Assenza di gravi squilibri economici. È necessario non essere sottoposti a procedure per squilibri economici eccessivi, né essere inadempienti nell’adozione dei correttivi raccomandati dal Consiglio europeo:
  • Sostenibilità fiscale. Verrà verificata la traiettoria del debito pubblico del Paese, che dovrà essere sostenibile. L’analisi verrà basata sui rapporti della Commissione europea, del Meccanismo europeo di stabilità (ESM), del Fondo monetario europeo e di altre istituzioni, insieme con le analisi interne alla Banca Centrale Europea;
  • Politiche macroeconomiche solide e sostenibili. Per la nazione candidata all’intervento dello scudo anti-spread sarà necessario rispettare gli impegni contenuti nei piani di ripresa e resilienza per la Recovery and Resilience Facility e con le raccomandazioni specifiche per Paese adottate dalla Commissione europea in ambito fiscale nel Semestre europeo.  

 

 

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