Elezioni politiche 25 settembre 2022: la guida completa al voto | Investire.biz

Elezioni politiche 25 settembre 2022: la guida completa al voto

24 set 2022 - 09:00

05 dic 2022 - 16:01

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Domani, dalle 7 alle 23, gli italiani saranno chiamati alle urne per rinnovare il Parlamento. Ecco la guida completa per le elezioni politiche del 25 settembre 2022

Domani, domenica 25 settembre 2022, gli italiani sono chiamati alle urne per rinnovare il Parlamento. Mentre si avvicina il giorno delle votazioni, la maggior parte dei cittadini sta cercando informazioni su come funzionano le elezioni, gli orari e altri dettagli importanti. Vediamo tutto quello che c’è da sapere.

 

Elezioni politiche 25 settembre 2022: tutto quello che c’è da sapere

Domani, domenica 25 settembre 2022, si svolgeranno le elezioni politiche. I seggi sono aperti dalle ore 7:00 alle 23:00. Le operazioni di spoglio cominceranno subito dopo la fine delle votazioni e il nuovo parlamento si riunirà entro il 13 ottobre 2022. Il metodo previsto dalla legge elettorale, il Rosatellum, è lo stesso utilizzato per le ultime legislative del 2018.

I collegi elettorali sono le divisioni del territorio italiano, ognuna delle quali ha diritto ad esprimere un certo numero di seggi. Parte dei seggi viene assegnata con i voti ottenuti nei collegi uninominali, che seguono il metodo maggioritario, il restante con il metodo proporzionale. Ricordiamo che con la legge sulla riduzione del numero dei parlamentari, si eleggono 400 deputati (di cui 8 eletti nella circoscrizione estero) invece di 630 e 200 senatori (di cui 4 nella circoscrizione estero) invece di 315.

Per la Camera i 3/8 dei seggi (146 seggi) sono assegnati nei collegi uninominali, con formula maggioritaria, in cui è proclamato eletto il candidato più votato. Fatto salvo quello della Valle d’Aosta che è costituita in un unico collegio uninominale, i restanti 245 seggi sono attribuiti con metodo proporzionale a livello nazionale in 49 collegi plurinominali.

Per il Senato i 3/8 dei seggi (67 seggi) sono assegnati nei collegi uninominali, con formula maggioritaria, in cui è proclamato eletto il candidato più votato. Fatti salvi i collegi uninominali delle regioni che eleggono un solo senatore (Valle d’Aosta) e quelli del Trentino-Alto Adige (che elegge 6 senatori solo con sistema uninominale), i restanti 122 seggi sono assegnati, in ciascuna regione, nell’ambito di 26 collegi plurinominali, con il metodo proporzionale dei quozienti interi e dei maggiori resti, tra le liste e le coalizioni di liste che hanno superato la soglia di sbarramento.

Nei collegi in cui vige il sistema maggioritario, viene eletto il candidato che prende più voti. In quelli in cui vige il sistema proporzionale, i candidati nei listini bloccati vengono eletti in base alla percentuale di voti raccolta dal partito o dalla coalizione.

Ogni partito o coalizione presenta un solo candidato e viene eletto il più votato di tutti. I seggi restanti sono spartiti con le preferenze che risultano dai collegi plurinominali, in cui viene eletto un numero di candidati proporzionale ai voti ricevuti da ogni lista o coalizione.

La legge elettorale è la stessa sia per la Camera che per il Senato e la sua impostazione si riflette sulla scheda elettorale che i cittadini troveranno alle urne. I candidati saranno quindi divisi in collegi uninominali e collegi plurinominali.

Per entrare in Parlamento le coalizioni tra più liste dovranno raggiungere il 10% dei voti, le singole liste invece il 3%. Questi limiti vengono chiamati “soglie di sbarramento”. Se una forza politica di una coalizione non raggiunge questa soglia non è ammessa alla ripartizione dei seggi nella parte plurinominale.

Rimanendo tra il 3% e l’1% i suoi voti non vengono dispersi, ma ripartiti tra le altre liste della coalizione che hanno superato lo sbarramento. Al Senato sono ammesse anche quelle liste che abbiano raggiunto almeno il 20% in una determinata regione. Infine, i voti delle liste che rimangono sotto l'1% vanno completamente persi.

 

Cosa portare al seggio e requisiti

Per votare bisogna portare con sé un documento di riconoscimento valido (carta d’identità, patente o il passaporto) e la propria tessera elettorale. La scheda elettorale non deve aver terminato lo spazio a disposizione per i timbri. Se necessario, si può rinnovare all’ufficio elettorale del comune di residenza, che resterà aperto anche il 23 e il 24 settembre dalle ore 9:00 alle 18:00 e il 25 dalle ore 7:00 alle 23:00.

A ogni elettore verranno consegnate una matita e due schede: una rosa per eleggere i membri della Camera e una gialla per i senatori. Le due schede sono identiche e riportano il nome del candidato nel collegio uninominale e, per il collegio plurinominale, il contrassegno della lista o delle liste in coalizione a lui connesse. Accanto ai contrassegni delle liste ci sono i nomi dei relativi candidati nel collegio plurinominale.

Inoltre, l'età minima per votare è di 18 anni sia per la Camera che per il Senato, mentre fino alle scorse elezioni per il Senato bisognava aver compiuto i 25 anni. È vietato introdurre nella cabina elettorale telefoni cellulari o apparecchiature per fare foto o video. I minori non possono accedere nella cabina elettorale con il proprio genitore. L'elettore deve entrare da solo, fatti salvi i casi tassativamente previsti dalla legge di voto assistito.

 

Le tre tipologie di voto

Si possono esprimere tre tipi di voto: al candidato uninominale, alla lista, al candidato uninominale e alla lista collegata (o alle liste collegate). Vediamo le tre tipologie nel dettaglio.

 

Voto al candidato uninominale

Si può votare il candidato uninominale tracciando una X sul suo nome. Il voto si estende proporzionalmente anche alla lista o alle liste collegate a quel nome. Il voto verrà diviso tra le liste sotto il nome del candidato uninominale e a ciascuna di esse sarà assegnata una percentuale del voto, sulla base dei voti complessivi ottenuti in quel collegio.

 

Voto alla lista

È possibile poi tracciare una X sulla lista prescelta nel collegio plurinominale. In questo modo in automatico si esprime il voto anche per il collegio uninominale. Il voto andrà quindi al candidato sostenuto dalla lista per cui si è deciso di votare.

 

Voto al candidato uninominale e alla lista collegata

Si può anche decidere di tracciare più X sulla scheda, una sul nome del candidato uninominale e un’altra sul simbolo della lista (o liste) a lui collegata nel plurinominale. Anche in questo caso, il voto va sia alla lista sia al candidato.

 

È importante fare una precisazione per non rendere la scheda nulla: non è possibile esprimere un voto disgiunto. Ciò vuol dire che non è possibile votare un candidato al collegio uninominale e nel plurinominale una lista che non lo supporta e non è a lui collegata.

Nel caso in cui l'elettore si renda conto di avere sbagliato, può chiedere al presidente di seggio di sostituire la scheda, potendo esprimere nuovamente il proprio voto. Il presidente gli consegnerà una nuova scheda, inserendo quella sostituita tra le schede deteriorate.

Le schede elettorali sono dotate di un'appendice cartacea munita di un "tagliando anti-frode" con un codice progressivo alfanumerico. Dopo che l'elettore ha votato ed ha restituito la scheda al presidente del seggio, l'appendice con il tagliando è staccata dalla scheda e conservata dai componenti dei seggi, che controllano se il numero del tagliando sia lo stesso di quello annotato prima della consegna. Dopo questo controllo il presidente del seggio inserisce la scheda nell'urna.

 

Quando la scheda è nulla?

Le schede elettorali che non vengono compilate seguendo le regole elencate precedentemente vengono giudicate inammissibili dagli scrutatori. Ci sono varie casistiche per cui questo può succedere, vediamole.

Ad esempio, se la scheda ha segni di riconoscimento (scritte, simboli, disegni ecc.). La scheda può essere poi annullata anche se non viene compilata con la matita copiativa che viene data agli elettori al seggio. Una matita portata da casa, una penna o qualsiasi altro strumento per scrivere non saranno considerati validi e invalideranno la scheda.

Inoltre non sono valide le schede dove non siano state rispettate le regole di voto, come quelle dove si è votato per più di un candidato uninominale o per più di una lista plurinominale o con voto disgiunto (ovvero il voto a un candidato uninominale e poi alla lista appartenente a un'altra coalizione).

 

Come funziona il voto dei fuorisede?

Secondo le stime ISTAT, 4,9 milioni di italiani vivono fuori dal loro Comune di residenza. I cosiddetti "fuorisede" dovrebbero quindi viaggiare per tornare a casa e votare alle elezioni politiche. La legge italiana prevede che il diritto di voto, per chi vive all’interno dei confini nazionali, vada esercitato solo nel Comune di residenza.

In realtà esiste qualche deroga prevista dall’ordinamento, ma si limita a specifiche categorie di popolazione, come ad esempio le forze dell’ordine e chi è ricoverato in ospedale. Per chi deve tornare al proprio seggio con il trasporto pubblico sono previsti sconti sui biglietti.

 

Come funziona il voto degli italiani all’estero?

Come funziona invece per gli italiani residenti all’estero? Gli italiani residenti all’estero iscritti nelle specifiche liste elettorali possono votare per corrispondenza ed eleggere 8 deputati e 4 senatori con sistema proporzionale, come previsto dall’articolo 48 della Costituzione.

In questo caso è necessario essere iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) oppure essere residenti in un Paese straniero da almeno tre mesi per motivi di studio, lavoro o salute e aver fatto apposita richiesta al comune italiano di residenza, entro il 24 agosto 2022.

Le schede arrivano al domicilio e, una volta compilate, vengono spedite al più vicino consolato. Sono valide solo quelle che vengono ricevute dal Consolato entro le ore 16:00 del 22 settembre 2022. Le schede vengono poi inviate in Italia e lo spoglio avviene Castelnuovo di Porto, a Roma, nel Centro Polifunzionale della Protezione Civile.

 

Come funziona il voto per chi è positivo al Covid?

Come funziona il voto se sono ricoverato in un reparto Covid o sono in isolamento domiciliare? Gli elettori ricoverati in reparti Covid possono votare nelle sezioni ospedaliere, se le strutture che li ospitano abbiano almeno 100 posti letto. Se sono ricoverati in strutture con meno di 100 posti letto, il loro voto viene raccolto da appositi seggi speciali che si recano appositamente presso la struttura sanitaria.

Per quanto riguarda i positivi al Covid-19 in isolamento domiciliare possono votare facendo pervenire al sindaco del comune di residenza una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dalla Asl.

 

Cosa succede se non si va a votare?

Cosa succede se non si vota? Quali sono le conseguenze? Si perde il diritto? Queste sono alcune delle domande che possono venire in mente man mano che si avvicina il giorno delle elezioni. È bene precisare che non ci sono conseguenze per chi decide di astenersi.

Tuttavia, non votando si perde l’occasione per esprimere una propria preferenza, ad esempio indicando chi dovrebbe essere il proprio rappresentante in Parlamento. Votare è l’unico modo per partecipare concretamente alla vita politica e istituzionale del Paese.

In ogni caso, come evidenziato precedentemente, un elettore può anche decidere di astenersi se lo desidera, poiché nessuno può essere costretto a votare, in quanto si tratta di un diritto costituzionalmente garantito e non di un obbligo.

Questo diritto non si perde neppure dopo anni di astensionismo, in quanto la Costituzione prevede anche che “Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi d’indegnità morale indicati dalla legge.” Dunque, salvo i casi appena indicati, il diritto di voto si mantiene anche se non lo si esprime per diversi anni.

 

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