Cashback: cosa è e come funziona bonus con pagamenti elettronici | Investire.biz

Cashback: cosa è e come funziona bonus con pagamenti elettronici

03 dic 2020 - 16:14

06 dic 2022 - 09:11

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Cosa è il Cashback previsto dal Governo? Come funziona e come ottenere il bonus previsto in caso di pagamenti elettronici? Ecco le novità attese dal prossimo 8 dicembre

Cosa è il Cashback previsto dal decreto del Governo Conte? Come funziona e come ottenere il bonus previsto in caso di pagamenti elettronici? Ecco tutto quello da sapere sulle novità che entranno in vigore dal prossimo 8 dicembre 2020.

 

Cashback: cosa è, avvio e inizio rimborsi

L’Italia Cashless, questo è il nome ufficiale, è un Piano messo a punto dal Governo per incentivare l’uso di carte di credito, debito e app di pagamento, al fine di modernizzare il Paese e favorire lo sviluppo di un sistema più digitale, veloce, semplice e trasparente. Spesso impropriamente chiamato bonus bancomat, il “cashback” è un termine tecnico che letteralmente significa “soldi indietro”: un rimborso in sostanza.

Con uno stanziamento di 4,7 miliardi di euro per la misura, come chiarito dal Consiglio di Stato a novembre, il cashback per i pagamenti elettronici porterà fino a 150 euro nelle tasche degli utenti già a febbraio 2021, grazie al periodo sperimentale previsto per questa misura dall’8 dicembre 2020 (programma Extra Cashback di Natale). Successivamente, fino a 150 euro con cadenza semestrale e la possibilità di aggiudicarsi l’ambito Super Cashback da 1500 euro. I rimborsi saranno effettuati sul conto corrente del consumatore in concomitanza delle vacanze estive e natalizie.

Lo scopo – quindi - è evidentemente quello di incrementare i consumi durante la stagione turistica e festiva. La misura terminerà a giugno 2022. Il Governo fissa all’8 dicembre l’avvio di questa iniziativa, ma in merito si aspetta un provvedimento specifico del MEF. Presto sarà quindi possibile iscriversi al programma Cashback e iniziare ad accumulare transazioni valide per ottenere un rimborso sui propri acquisti nei negozi fisici mediante gli strumenti di pagamento elettronici previsti dal comma 288 e seguenti della legge di bilancio per il 2020 (L. 160/2019). Ecco tutto quello che, consumatori ed esercenti, devono sapere sul bonus cashback.

 

Italia Cashless: le risorse finanziarie stanziate dal MEF

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito risorse per i cashback di 2,2 milioni di euro per il 2020, 1750 milioni di euro per il 2021 e di 3 miliardi di euro per il 2022. Vi è la possibilità che i rimborsi siano ridotti agli utenti: nel decreto si legge infatti che “Qualora le predette risorse finanziarie non consentano per i suddetti periodi il pagamento integrale dei rimborsi spettanti, gli stessi sono proporzionalmente ridotti”.

Il decreto prevede una convenzione con Pago PA S.p.A. (2,2 milioni per quest'anno, 3 milioni per i prossimi due) per la realizzazione e gestione del sistema cashback sul quale transiteranno in modo sicuro e cifrato i dati degli acquisti dei cittadini, i quali verranno conservati solo per il tempo strettamente necessario all'erogazione dei rimborsi. Una seconda convenzione con la Consap (1,5 milioni l'anno) regola invece il pagamento del cashback agli aderenti all’iniziativa.

 

Italia Cashless: requisiti, step e come partecipare

L’adesione al programma avviene esclusivamente su base volontaria, quindi ognuno può decidere se aderire o meno. Per aderire al programma Cashback per ottenere un rimborso su acquisti con pagamento elettronico occorre essere maggiorenni e residenti in Italia. Sono escluse dal rimborso le aziende in quanto gli acquisti non devono essere effettuati nell’ambito dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione.

L’utente per poter partecipare deve assicurarsi di possedere lo SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, o la Carta d’Identità elettronica (CIE). È possibile richiedere gratuitamente lo SPID ad uno dei provider abilitati (Aruba, InfoCert, Intesa, Lepida, Namirial, Poste Italiane, Sielte, SpidItalia, TIM) che è possibile trovare sul sito spid.gov.it. In alternativa, è possibile richiedere il rilascio della CIE presso il proprio Comune.

Il passo successivo è quello di scaricare l'app IO - l’applicazione che si propone concentrare tutti i servizi delle PA - e, dopo l'avvio del Cashback, abilitare le carte che si intende utilizzare per i pagamenti. Dove si scarica IO? Su App Store per dispositivi con sistema iOS o su Google Play per dispositivi con sistema Android.

L’ultimo step è la registrazione di alcuni dati personali: l’utente dovrà registrare il proprio IBAN, carte di credito, bancomat e codice fiscale sui canali attivati al fine del cashback. Fatto questo il consumatore potrà pagare nei negozi con moneta elettronica, carta di credito o app.

Al negoziante bisognerà semplicemente mostrare il QrCode presente nella app al momento dell’acquisto. Quando la transazione è completata verrà inserita tra gli acquisti conteggiati per ottenere il rimborso. Ogni pagamento sarà registrato nel sistema perché associato al codice e alle carte precedentemente registrate.

L’alternativa all’app IO, secondo il decreto, sarebbe quella di utilizzare direttamente i servizi della propria banca. Tuttavia, per gli istituti bancari il decreto precisa che è una facoltà, non un obbligo, mettere a disposizione questo canale. Sarà comunque possibile registrare l’utilizzo di più strumenti di pagamento, cumulando quindi le operazioni effettuate da più carte o app.

Il vantaggio dell’utilizzo dell’app IO, al momento, è che questa mostrerà il conteggio delle transazioni per arrivare allo soglia minima e la posizione in classifica per ambire al premio Super Cashback. Per il momento vi sono molti dubbi, almeno nella fase di lancio, circa la disponibilità di accedere a questo bonus tramite le app bancarie.

Fino ad ora si è discusso di cosa deve fare l’utente, cioè il consumatore, ma il commerciante? L’esercente dovrà avere attivo un accordo con un soggetto (banca o gestore di servizi di pagamento) che preveda l’accettazione di strumenti di pagamento attraverso dispositivi fisici, ovviamente - a sua volta - dovrà aver sottoscritto la convenzione con PagoPA S.p.A. per poter partecipare.

E’ ipotizzabile che i POS già oggi a disposizione degli esercizi commerciali saranno automaticamente pronti per la partecipazione al programma. Gli esercenti, come precisato sul sito ufficiale (www.cashlessitalia.it), dovrebbero contattare il fornitore dei dispositivi di accettazione di carte e app di pagamento per verificare se questo ha aderito al programma.

 

 

Extra Cashback di Natale, Cashback a regime e Super Cashback

La prima cosa da sapere è che il cashback, in tutte le sue tipologie, vale solo per acquisti nei negozi fisici. Non è previsto quindi un funzionamento del cashback per gli acquisti online. L’iniziativa ha come obiettivo quello di disincentivare l’uso del contante, spingere i pagamenti digitali e contrastare l’evasione fiscale.

La struttura dei bonus evidenzia la volontà da parte del Governo di incentivare l’utilizzo di strumenti elettronici anche per micro-pagamenti frequenti, nell’evidente tentativo di far apprezzare ai cittadini l’immediatezza e la praticità dell’utilizzo delle app o del contactless. Questo significa che sono comprese indistintamente tutte le spese effettuate in modalità elettronica presso negozi fisici ed esercenti commerciali.

Si potrà quindi fare acquisti presso supermercati, negozi di abbigliamento, bar, ristoranti, farmacie o pagare idraulici, meccanici, elettricisti ecc. Sono comprese anche spese per servizi o spese mediche, purché effettuate presso gli esercizi commerciali fisici.

Sono invece escluse le spese per gli acquisti effettuati online (tramite e-commerce), gli acquisti necessari allo svolgimento di attività imprenditoriali, professionali o artigianali, le operazioni eseguite presso gli sportelli ATM (come le ricariche telefoniche), i bonifici SDD per gli addebiti diretti su conto corrente e le operazioni relative a pagamenti ricorrenti, con addebito su carta o su conto corrente (per esempio il pagamento dell’affitto). L’applicazione della misura e il regolamento dei rimborsi variano tra la fase sperimentale e l’entrata a regime. Ecco tutto quello che c’è da sapere nel dettaglio.

 


Extra Cashback di Natale 2020

L’Extra Cashback di Natale è una misura sperimentale che sarà attiva dall’8 dicembre al 31 dicembre 2020. In questa fase all’utente basteranno 10 acquisti con carte di credito, carte di debito, Bancomat e Satispay (dal 2021) per avere il 10% di rimborso, fino a 150 euro. Il rimborso massimo per singola transazione è di 15 euro. Da gennaio 2021, partirà il Cashback a regime, a cui dovrebbe affiancarsi un Cashback speciale (“Super Cashback”) che prevedono regole differenti.

 

 

Cashback a regime

A partire da gennaio 2021, il Cashback sarà attribuito agli aderenti al programma che effettuano un minimo di 50 transazioni con pagamento elettronico. Il rimborso, che è sempre pari al 10% dell’acquisto a valere su un importo massimo di 150 euro per transazione, è determinato in riferimento ai seguenti periodi:
 

  • 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021
  • 1° luglio 2021 – 31 dicembre 2021
  • 1° gennaio 2022 – 30 giugno 2022


Viene dunque erogato un rimborso con cadenza semestrale. Anche in questo caso per gli acquisti di importo superiore a 150 euro si tiene conto solo dell’importo massimo previsto per il rimborso del 10% (al massimo 15 euro per singola transazione) e l’indennizzo può essere concesso a valere su transazioni il cui importo cumulativamente non supera 1.500 euro.

C’è anche un massimale conteggiato per ogni acquisto, per raggiungere il tetto di 1.500 euro, ed è di 150 euro. Per esempio, se si acquista un qualsiasi elettrodomestico che costa 600 euro, verranno conteggiati sempre 150 euro. L’erogazione dei rimborsi avviene entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo, quindi entro i mesi di agosto 2021, febbraio 2022 e agosto 2022, con l’eccezione dell’iniziale “periodo sperimentale” ovvero dicembre 2020, i cui bonus maturati saranno erogati a febbraio 2021.

 

 

Super Cashback

Da gennaio 2021, sarà inoltre attribuito un rimborso speciale pari a 1.500 euro ai primi 100mila aderenti al Cashback che abbiano totalizzato il maggior numero di pagamenti elettronici al termine di ciascun periodo del programma. Anche i rimborsi speciali saranno erogati entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo e, in caso di parità di numero di transazioni, sarà data precedenza a coloro che hanno effettuato l’ultimo acquisto in data più anteriore.

Al termine di ciascun periodo di Cashback il conteggio delle transazioni con pagamento elettronico si azzera e riparte il conteggio per il nuovo rimborso speciale. Quindi è teoricamente possibile ottenere più Super Cashback se si raggiunge il maggior numero di transazioni elettroniche nel semestre di riferimento, dando la possibilità ad ogni singolo utente di poter “guadagnare” fino a 3.300 euro all’anno se si considerano anche i cashback da 150 euro del programma a regime.

Inoltre, in famiglia, ogni componente maggiorenne può concorrere al Super Cashback in ogni semestre, anche se ha già ottenuto il Super Cashback nel semestre precedente, quindi gli importi possono essere cumulati. Una coppia, ad esempio, potrebbe ottenere in un anno anche 6.600 euro.

Altra nota importante: niente tasse sui rimborsi cashback. “I rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale”. È quanto scrive il Governo nell’attuale bozza della Manovra (Legge di Bilancio 2021).

 

 

Italia Cashback: privacy ed utilizzo dei dati raccolti

Per quanto riguarda la privacy, la bozza del decreto in questo senso è molto chiara: i dati raccolti possono essere utilizzati soltanto per il conteggio ed il pagamento dei rimborsi, ma poi dovranno essere cancellati. Non possono quindi essere direttamente utilizzati per scopi quali il contrasto all’evasione o al riciclaggio; restano però validi gli usuali strumenti di monitoraggio fiscale e finanziario.

Sembra quindi che il contrasto all’evasione sarà realizzato indirettamente, aumentando il volume delle transazioni mediante strumenti tracciati che più frequentemente vengono regolarmente documentate e dichiarate o possono facilmente essere ricostruite in sede di accertamento fiscale.

L’Autorità, prima dell’avvio del programma, verificherà le misure di sicurezza, le modalità e i tempi di conservazione dei dati da indicare nella valutazione d’impatto che dovrà essere trasmessa dal Ministero, riservandosi anche di esaminare alcuni profili di funzionamento dell’App IO.

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