EuroTLX: novità e cambi per Cert-X con nuovo regolamento 2021 | Investire.biz

EuroTLX: novità e cambi per Cert-X con nuovo regolamento 2021

30 dic 2020 - 18:00

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Dal 21 dicembre 2020 sono entrate in vigore le nuove norme per il Cert-X di EuroTLX. Ecco cosa prevede il nuovo regolamento 2021 di Borsa Italiana

Novità importanti per investitori e trader che utilizzano i certificati. Il 21 dicembre 2020 sono entrate in vigore nuove norme che riguardano la quotazione dei certificati sul segmento di mercato Cert-X di EuroTLX gestito da Borsa Italiana. Vediamo cosa cambia rispetto l’ultima versione di luglio 2020.

 

Cert-X: nuovo regolamento 2021

Il nuovo regolamento del mercato Cert-X di EuroTLX prevede alcuni cambiamenti significativi che elenchiamo schematicamente di seguito. Le modifiche, nel complesso, interessano la data di registrazione, gli orari di negoziazione, il market making abusivo, il ruolo degli intermediari, gli ordini multiday, i prezzi di riferimento e molto altro ancora. Ecco cosa cambia nel dettaglio, punto per punto.

 

Orari di negoziazione

Cambiano gli orari di negoziazione: rispetto a prima le negoziazioni sui certificati inizieranno le negoziazioni 5 minuti più tardi, allineandosi al mercato SeDeX. Durante la fase di pre-negoziazione i market maker potranno esporre i prezzi al fine di calcolare i prezzi di riferimento statici utili per la conclusione delle proposte. La negoziazione degli strumenti ammessi nel segmento Cert-X del Mercato EuroTLX si svolgerà quindi nei seguenti orari:

 

  • 08.45 – 09.05 -> Pre-negoziazione
  • 09.05 – 17.30 -> Negoziazione continua

 

Record Date

Con l’Articolo 2.5, secondo il quale “Il regolamento di emissione di covered warrant e certificates deve indicare, ove previsto il pagamento di uno o più importi periodici condizionati, che intercorrano almeno tre giorni di mercato aperto tra la data di valutazione e la record date dell’importo periodico”, non potranno pertanto esserci più i casi in cui lo stacco dell’importo periodico avviene all’indomani della data di valutazione. Questo perché se la record date deve essere almeno tre giorni di mercato aperto dopo la data di valutazione, nei tempi più stretti consentiti la ex-date cadrà il secondo giorno successivo alla data di valutazione. Non è invece stato stabilito un lasso di tempo massimo tra le due date.

 

Ordini multiday e prezzi di riferimento

Secondo le Linee guida 4.4, la durata massima che può essere indicata per le Proposte di negoziazione con la modalità di esecuzione “valida fino a data” è fissata pari a 1 giorno. Non sarà quindi più possibile immettere ordini validi fino a data. Tutte le proposte immesse e non eseguite a fine giornata verranno automaticamente cancellate.

Per quanto riguarda i prezzi di riferimento, statici e dinamici, in quali casi scattano le sospensioni automatiche sui certificati con conseguente impossibilità a inserire ordini per un intervallo di tempo pari a 2 minuti? Le Linee Guida 4.4 unitamente alla Guida ai Parametri del Mercato EuroTLX in vigore dal 4 gennaio 2021 ci danno una risposta ben chiara. Ai fini del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni sono stabilite le seguenti tipologie di limiti di variazione dei prezzi, individuati per classi di vita residua di ciascun strumento finanziario:

 

  • limiti massimi di variazione del prezzo delle proposte rispetto al prezzo statico;
  • limiti massimi di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo statico;
  • limiti massimi di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo dinamico.

 

Per gli strumenti covered warrant e certificates il prezzo di riferimento è calcolato secondo le seguenti priorità: anzitutto si verificano le più recenti proposte in bid-ask del market maker. Se manca la lettera, ossia se c’è solo la proposta in acquisto del market maker (bid) si guarda a quella, se manca sia denaro che lettera si fa riferimento alle proposte in acquisto e vendita presenti in book, quindi anche quelle di soggetti diverse dai Liquidity Provider e Specialisti e qualora siano assenti quelle in vendita, alle sole proposte in acquisto. Infine, se non è possibile ricavare un prezzo di riferimento per quel giorno si utilizza quello del giorno precedente.

Questo spiega il motivo per cui talvolta si osservano certificati con prezzi di riferimento molto distanti da quelli a cui poi è possibile concludere i contratti: è sufficiente che il bid-ask del market maker non sia presente nella parte finale della seduta per far agganciare il riferimento a proposte di investitori che possono essere distanti, sempre entro i limiti consentiti dalle soglie di scostamento. La “Guida ai Parametri” di negoziazione del mercato EuroTLX in vigore dal 4 gennaio 2021 stabilisce i limiti massimi oltre i quali scattano le sospensioni per un intervallo di tempo pari a 2 minuti.

 

Market making abusivo

Per attività di market making abusivo si intende la ripetuta immissione e cancellazione di ordini in acquisto e/o in vendita sul book di uno strumento finanziario per quantità tali da sottendere un’attività di market making sullo strumento. Le Linee guida 3.12 regolano questa pratica scorretta. Costituiscono attività di market making abusivo:

 

  • la ripetuta immissione e cancellazione di ordini in acquisto e/o in vendita sul book di uno strumento finanziario con una frequenza costante o similare a quella dei Liquidity Provider sullo strumento,
  • la ripetuta immissione e cancellazione di ordini in acquisto e/o in vendita sul book di uno strumento finanziario con continuazione della medesima condotta anche nel caso di conclusione di contratti per i quantitativi degli ordini in precedenza esposti.

 

Con tale modifica Borsa Italiana cerca di disciplinare maggiormente il market making degli operatori diversi dai Liquidty Provider (i Market Maker che garantiscono liquidità allo strumento). Oggetto delle norme sopra descritte sono quei comportamenti messi in atto da soggetti che cercano di sostituirsi , anche con algoritmi, ai Liquidity Provider autorizzati.

 

Ruolo degli intermediari

Le Linee Guida 3.14 definiscono il ruolo degli intermediari, ovvero dei soggetti che operano per i propri clienti (broker e banche). Gli Intermediari devono organizzarsi al fine di controllare le proposte immesse anche per il tramite di Interconnessioni.

Il ruolo degli intermediari è pertanto quello di verificare preventivamente le proposte immesse dai propri clienti e impedire che queste atterrino sui book di negoziazione se c’è eccessivo scostamento rispetto al prezzo dell’ultimo contratto, ovvero se l’impatto della proposta può determinare una sospensione. Questo implica che gli intermediari hanno il compito di effettuare una verifica preventiva alla trasmissione a mercato degli ordini. A tal fine adeguata attenzione dovrà essere posta, tra l’altro:

 

  • alla qualificazione professionale degli addetti alla negoziazione;
  • ai controlli sugli accessi ai sistemi che permettono l’immissione delle proposte per il tramite di Interconnessioni; tali controlli devono consentire di assicurare l’idoneità e il riconoscimento dei soggetti interconnessi e la provenienza delle Proposte di negoziazione immesse per il tramite di Interconnessioni.
  • ai controlli sui quantitativi massimi, sul controvalore e sui prezzi delle proposte immesse;
  • ai controlli sull’attività di negoziazione complessivamente posta in essere dai diversi soggetti che operano per il tramite di Interconnessioni;
  • alla frequenza con la quale i soggetti che operano per il tramite di Interconnessioni hanno immesso proposte che hanno tentato di superare i parametri impostati sui sistemi di controllo automatici in termini di prezzo, quantità, controvalore e numero.


Obblighi dei Liquidity Provider

Ai sensi dell’articolo 6.4 del Regolamento, relativamente agli obblighi di spread dei Liquidity Provider che si impegnano ad esporre sul mercato proposte in acquisto ed in vendita, lo spread massimo, calcolato come rapporto tra la differenza tra il prezzo in vendita e il prezzo in acquisto e la loro semisomma, viene definito sulla base del prezzo di riferimento che varia può variare da un minimo del 3,5% ad un massimo del 180%, rispettivamente prezzi superiori a 30,00 euro (o altra valuta) e inferiore o uguale a 0,0030 euro (o altra valuta). Nelle situazioni di stress di mercato, i Liquidity Provider saranno tenuti a quotare con spread massimo pari al doppio di quanto definito.

Ai sensi degli articoli 6.4 e 6.5 del Regolamento, gli obblighi di quantità minima dei Liquidity Provider che si impegnano a esporre sul segmento Cert-X proposte in acquisto e in vendita, o solo in acquisto, vengono definiti sulla base del prezzo di riferimento dello strumento, rilevato il giorno di mercato aperto antecedente a quello di contrattazione.

Nello specifico, la quantità minima da esporre viene calcolata ogni giorno da Borsa Italiana dividendo un controvalore di 5.000 euro per il prezzo di riferimento dello strumento finanziario del giorno precedente, tenuto conto del tasso di cambio del giorno precedente (ove applicabile). Il quantitativo così ottenuto viene arrotondato al lotto minimo di negoziazione.

In ogni caso il quantitativo minimo non può essere inferiore al lotto minimo di negoziazione e non può eccedere il 25% della quantità emessa dello strumento finanziario o 1.000.000 (in numero di strumenti). I Liquidity Provider sono tenuti a rispettare gli obblighi di quotazione per almeno il 50% della durata della seduta di negoziazione continua per ciascun giorno di contrattazione.

 

Procedure di errore

Particolare attenzione va prestata ai criteri per i quali è possibile che Borsa Italiana proceda alla rettifica o cancellazione dei contratti conclusi, applicando una procedura d’errore. Secondo le Linee guida 8.3, Borsa Italiana può disporre o attuare una procedura straordinaria di gestione degli errori, qualora siano soddisfatte, per le diverse tipologie di errori, le condizioni previste dal regolamento.

Secondo quanto descritto nelle Linee Guida a proposito delle Procedure d’errore straordinarie di cui può avvalersi un Liquidity Provider o Operatore coinvolto nel mercato, è necessario che la domanda di procedura, soggetta al pagamento di una fee prevista dal Tariffario, venga presentata dal richiedente con la massima tempestività e che sia frutto di un errore evidente.

E’ altresì necessario che con una singola proposta la perdita sia di almeno 5.000 euro e che in caso sia inferiore a 35.000 euro, lo scostamento rispetto al prezzo teorico di riferimento ( tra tre e dieci contratti consecutivi conclusi nella stessa giornata) sia superiore al 2,5% per prezzi dei certificati superiori a 100 euro. Qualora la perdita per errore evidente sia subita da un Operatore diverso dal market maker, è prevista la medesima possibilità di fare domanda di procedura straordinaria. Di seguito gli interventi che Borsa Italiana può porre in essere in caso di applicazione della procedura di errore:

 

  • inserimento di operazioni di segno contrario a parziale o totale compensazione delle operazioni originarie,
  • trasferimento di posizioni in strumenti finanziari tra gli operatori coinvolti,
  • trasferimento di liquidità (cash adjustment) tra gli operatori coinvolti,
  • rettifica dei prezzi delle operazioni concluse per effetto di errori.

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