Con la legge di bilancio 2026 entra in vigore un assetto fiscale più maturo ma anche più oneroso per il mondo delle cripto-attività. Le nuove regole, operative dal 1° gennaio, completano il percorso avviato negli anni precedenti e introducono un quadro normativo più articolato, caratterizzato da aliquote differenziate, nuove definizioni operative e maggiori obblighi dichiarativi.
Il risultato è una disciplina più complessa rispetto a quella introdotta nel 2023, che richiede agli investitori una maggiore attenzione nella gestione fiscale delle operazioni in criptovalute, stablecoin e strumenti collegati. Vediamo tutti i punti chiave.
Criptovalute, plusvalenze al 33%: cosa cambia davvero dal 2026
Il cambiamento più rilevante riguarda la piena operatività dell’aliquota del 33% sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti da cripto-attività. L’aumento dell’aliquota non nasce con la manovra 2026, ma discende da una previsione già contenuta nella legge di bilancio 2025, che ne aveva semplicemente rinviato l’efficacia.
Dal punto di vista tecnico, l’imposta si applica a tutte le plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2026 in avanti, indipendentemente dalla data di acquisto degli asset digitali. Conta esclusivamente il momento del realizzo, secondo il principio di cassa: anche plusvalenze maturate nel corso di più anni vengono tassate integralmente con l’aliquota vigente al momento della vendita o conversione.
L’assenza di meccanismi di salvaguardia legati alla data di acquisto segna una netta discontinuità rispetto ad altri strumenti finanziari e rende più onerosa la gestione fiscale degli investimenti crypto di lungo periodo.
Rivalutazione e strumenti indiretti: dove resta la tassazione al 26%
Non tutti gli investitori saranno però colpiti in modo uniforme dall’aliquota del 33%. Chi ha effettuato la rivalutazione fiscale delle cripto-attività entro novembre 2025 potrà beneficiare di una base imponibile ridotta: il 33% si applicherà solo sulla differenza tra il valore di realizzo e il valore rivalutato.
Inoltre, la legge di bilancio 2026 non modifica il regime fiscale degli strumenti che offrono un’esposizione indiretta alle criptovalute, come ETP ed ETC basati su asset digitali. Questi prodotti restano qualificati come strumenti finanziari tradizionali e continuano a essere tassati al 26%.
Si crea così un’evidente asimmetria fiscale tra detenzione diretta di criptovalute e investimento tramite strumenti quotati, un punto che continua a sollevare perplessità tra gli operatori.
Stablecoin in euro: regime agevolato e neutralità fiscale
Una delle novità più significative riguarda le stablecoin denominate in euro conformi al regolamento MiCA, tecnicamente qualificate come token di moneta elettronica (EMT). Per questa categoria specifica di cripto-attività, il legislatore ha previsto un regime fiscale differenziato.
I redditi e i proventi derivanti da detenzione, cessione o impiego di stablecoin in euro MiCA-compliant restano soggetti all’aliquota del 26%, anziché al 33%. Inoltre, la normativa chiarisce che non costituiscono eventi fiscalmente rilevanti né la conversione tra euro e stablecoin in euro, né il rimborso al valore nominale.
La scelta va letta come un tentativo di favorire strumenti digitali pienamente regolamentati e integrati nel sistema finanziario europeo, in linea con gli obiettivi del MiCA.
Conversioni e permute: cosa resta neutrale e cosa no
Sul fronte delle operazioni tipiche del mondo crypto, la legge di bilancio 2026 conferma il regime di neutralità fiscale già introdotto negli anni precedenti per le permute tra cripto-attività con eguali caratteristiche e funzioni. Questo principio, chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 30/E del 2023, resta valido anche nel nuovo quadro normativo.
Rimane invece fiscalmente rilevante la conversione da criptovalute a valuta fiat, che continua a generare una plusvalenza tassabile. Dal 2026, salvo il caso delle stablecoin in euro, tale plusvalenza sconta l’aliquota del 33%, rafforzando la distinzione tra utilizzo “interno” all’ecosistema crypto e uscita verso la moneta tradizionale.
ISEE: le cripto entrano nel patrimonio mobiliare
Un’ulteriore novità di rilievo è l’inclusione esplicita delle cripto-attività nel patrimonio mobiliare ai fini ISEE. La legge di bilancio 2026 fornisce finalmente una base normativa chiara a un orientamento già emerso nella prassi, rinviando a un decreto attuativo la definizione delle modalità operative.
Per i nuclei familiari che detengono criptovalute, ciò comporta un rafforzamento degli obblighi dichiarativi e un possibile impatto sull’accesso a prestazioni sociali agevolate, rendendo ancora più centrale una corretta gestione e rendicontazione degli asset digitali.