Dal 16 maggio 2022 è attivo il Registro per gli operatori in valuta virtuale gestito dall’OAM, l’Organismo Agenti e Mediatori. Con il nuovo Decreto del MEF i prestatori di servizi italiani ed esteri devono necessariamente iscriversi in una sezione speciale del registro tenuto dall’Organismo per gli Agenti e Mediatori.
Inoltre, gli operatori esteri devono dotarsi di una stabile organizzazione (se comunitari) o di una società costituita in Italia (se extracomunitari) e quindi non potranno più operare su base solo transfrontaliera. Il Decreto inoltre prevede obblighi di reportistica all’OAM sull’identità e operatività dei clienti italiani.
Criptovalute, registro OAM: chi dovrà iscriversi e quali sono i requisiti
Quali soggetti sono obbligati a iscriversi all’OAM? Saranno tenuti a iscriversi prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e prestatori di servizi di portafoglio digitale. I requisiti per l’iscrizione, previsti dalla normativa in vigore, sono: per i soggetti diversi dalle persone fisiche sede legale e amministrativa in Italia o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica; per le persone fisiche cittadinanza italiana o di un Paese dell'UE o di Stato diverso, domicilio nel territorio della Repubblica.
L’Organismo Agenti e Mediatori ha specificato che coloro che già svolgono l’attività, anche online, in Italia, e sono in possesso dei requisiti di legge, potranno continuare a farlo ma dovranno presentare domanda di iscrizione al Registro entro i 60 giorni successivi al 16 maggio 2022. In caso di mancato rispetto del termine o di diniego all’iscrizione da parte dell’Organismo, l’eventuale esercizio dell'attività sarà considerato abusivo.
Gli operatori iscritti devono trasmettere all’OAM, su base trimestrale e per via telematica, i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio della Repubblica italiana. La trasmissione deve essere effettuata con cadenza trimestrale. In particolare, dovranno essere trasmessi, per singolo cliente, i relativi dati identificativi e dati sintetici sull’operatività complessiva in Italia. Vediamo quindi come presentare la domanda i iscrizione.
Criptovalute, registro OAM: come presentare domanda di iscrizione
Come si presenta domanda di iscrizione all’OAM? Alla pagina web www.organismo-am.it, sarà disponibile il servizio di “Registrazione”. Una volta completata la registrazione, l’utente avrà a disposizione una propria area privata, ad accesso riservato con password, all’interno della quale potrà usufruire dei servizi telematici messi a disposizione dall’OAM.
Tramite la propria area l’utente dovrà compilare, sottoscrivere digitalmente e inviare l’apposito modulo informatico di comunicazione di attività. Devono essere indicati: i propri dati anagrafici (della società, in caso di persone giuridiche, inclusi dati anagrafici del legale rappresentante), identificativo fiscale, estremi documento di identificazione, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), la tipologia di attività e servizi prestati, le modalità di svolgimento del servizio (punti fisici, ATM, indirizzi web).
Alla comunicazione va allegata copia del documento di identificazione del soggetto che la effettua e, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, del legale rappresentante, nonché la visura camerale aggiornata. Andrà inoltre inviata la documentazione dell’avvenuto pagamento del contributo una tantum (500 euro per le persone fisiche e 8.300 euro per le società).
L’Organismo Agenti e Mediatori ha 15 giorni di tempo, dal momento della ricezione, per verificare regolarità e completezza della comunicazione e della documentazione allegata: può sospendere il termine una sola volta, e per un massimo di 10 giorni, se ritiene la comunicazione incompleta o reputa necessaria un’integrazione della documentazione.
Decorsi i termini previsti, se la documentazione richiesta risultasse non pervenuta o insufficiente, nega l’iscrizione nella Sezione speciale del Registro, dandone tempestiva e motivata comunicazione all’interessato che può comunque presentare una successiva richiesta di iscrizione.
Criptovalute, registro OAM: come controllare i soggetti abilitati a operare in Italia
Nella Sezione “Elenchi Agenti E Mediatori” sul sito dell’OAM vengono annotati: cognome e nome del prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale o di portafoglio digitale se persona fisica o denominazione sociale e sede legale o sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica in caso di soggetto diverso da persona fisica.
Vengono evidenziati inoltre il codice fiscale o partita IVA, ove assegnato, l’indicazione della tipologia di servizio prestato, indirizzo dei punti fisici di operatività (compresi gli eventuali sportelli automatici ATM) e/o l’indirizzo web tramite il quale il servizio è svolto. Vediamo dunque quali sono gli operatori abilitati ad operare in Italia.
Criptovalute, registro OAM: sanzioni fino a 10.329 euro
In quali sanzioni incorrono i soggetti che non si iscrivono all’OAM? La mancanza di preventiva iscrizione al registro OAM da parte degli operatori che vogliono operare in Italia determina l’esercizio abusivo della loro attività ed è punita, ex art. 17-bis, comma 5, decreto legislativo 141/2010, con una sanzione amministrativa irrogata dal MEF da 2.065 a 10.329 euro.
Inoltre, laddove le autorità competenti accertino l’esercizio abusivo in Italia dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e/o di servizi di portafoglio digitale, gli stessi potranno accertare e contestare la violazione secondo quando previsto dalla legge n.689/1981, che potrebbe portare nel caso di attività svolta mediante siti internet, il sequestro degli stessi mediante oscuramento e inibizione ad accedervi.